LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 02-07-1997
REGIONE CAMPANIA

Nuova disciplina per l' assegnazione
degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 34
del 14 luglio 1997

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Alloggi di edilizia residenziale pubblica
 1.  Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi
realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale
carico o con il concorso o contributo a qualsiasi
titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei
Comuni nonchè  a quelli acquistati, realizzati o recuperati
da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le
finalità  sociali proprie dell' Edilizia Residenziale Pubblica,
ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della
legge 15 febbraio 1980, n. 25, all' art. 2 della legge 25
marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118
e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986, n. 899,
nonchè  gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell' artº
2, comma 5 bis del DL 3 aprile 1985, n. 114, convertito
in legge 30 maggio 1985, n. 211, purchè  gli stessi
siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti
di cui all' art. 2 del DPR 30.12.1972, n. 1035 e successive
modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica, nonchè  quelli realizzati
o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari
o speciali.
  2.  Le norme della presente legge si applicano, altresì ,
alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena
siano cessate le cause dell' uso contingente per le
quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie
e standard abitativi adeguati.
  3.  Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
  a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri
soci;
  b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata e convenzionata;
  c) di servizio, e cioè  gli alloggi per i quali la legge
preveda la semplice concessione amministrativa, con
conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
  d) di proprietà  degli Enti pubblici previdenziali purchè 
non realizzati o recuperati a totale carico o con il
concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.

ARTICOLO 2

Requisiti per l' accesso
all' Edilizia Residenziale Pubblica
 1.  I requisiti per la partecipazione al bando di concorso
per l' assegnazione degli alloggi di cui al precedente
art. 1 sono i seguenti:
  a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'
Unione Europea;  il cittadino di altri Stati è  ammesso
se è  iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali
del lavoro o se svolge in Italia un' attività  lavorativa
debitamente autorizzata;
  b) residenza anagrafica o attività  lavorativa esclusiva
o principale nel comune o in uno dei comuni compresi
nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso,
salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare
servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in
tale ambito, o di lavoratori emigrati all' estero, per i quali
è  ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
  c) non titolarità  di diritti di proprietà , usufrutto, uso
e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell' ambito della provincia cui si riferisce
il bando.
  E' adeguato l' alloggio la cui superficie utile abitabile,
calcolata secondo le norme convenzionali, intesa
quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio
da un vano all' altro, degli sguinci di porte e finestre dei
vani privi di luci, sia  non inferiore a 45 mq per un
nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore
a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per
4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non
inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq
per più  di 6 persone;
  d) non titolarità  di diritti di cui alla precedente lettera
c) su uno o più  alloggi, ubicati in qualsiasi località 
il cui valore locativo complessivo, determinato con gli
estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell' ultima
dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore
locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/ 3 classe
III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie
nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando;
  e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà 
con patto di futura vendita di alloggio realizzato con
contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti
agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da
enti pubblici sempre che l' alloggio non sia più  utilizzabile
ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto
al risarcimento del bando;
  f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l' alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice;
  g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare
di due componenti.  Per reddito annuo complessivo
del nucleo familiare si intende la somma dei redditi
fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
stesso, quali risultino dall' ultima dichiarazione dei redditi
di tutti i componenti medesimi.  Il reddito stesso
è  da computarsi con le modalità  di cui all' art. 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall' art. 2,
comma 14 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito
con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
  Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due, il reddito complessivo annuo
è  ridotto di un milione per ogni altro componente oltre
i due sino ad un massimo di sei milioni.  Tale disposizione
non si applica ai figli a carico, in quanto per
questi ultimi la riduzione è  già  prevista dalla surrichiamata
norma senza limiti numerici.  In mancanza di successive
delibere CIPE, la Regione aggiorna il limite di
reddito per l' accesso ogni biennio sulla base dell' inflazione
programmata.
  2.  Possono partecipare al bando i nubendi che entro
sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre
matrimonio, pena l' esclusione della domanda di
partecipazione.  In tal caso il reddito complessivo è  determinato
dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei
nubendi.
  3.  Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita
dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
  Fanno altresì  parte del nucleo familiare il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
e gli affini fino al terzo grado, purchè  la stabile
convivenza con il concorrente duri da almeno due anni
prima della data di pubblicazione del bando di concorso
e sia dimostrata nelle forme di legge.  Possono essere
considerati componenti del nucleo familiare anche persone
non legate a vincoli di parentela o affinità , qualora
la convivenza istituita abbia carattere di stabilità  e sia
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
  Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della
inclusione economica e normativa nel nucleo familiare,
esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del bando e deve essere comprovata con
idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente,
sia da parte delle persone conviventi.
  4.  I requisiti debbono essere posseduti da parte del
richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera
c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il
nucleo familiare alla data di emanazione del bando di
concorso, nonchè  al momento dell' assegnazione e debbono
permanere in costanza del rapporto.  L' Ente gestore
verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno
biennale.  il requisito di cui alla lettera g) deve permanere
alla data dell' assegnazione con riferimento al limite
vigente a tale data.
  5.  Particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti
nel provvedimenti regionali di localizzazione in
relazione all' assegnazione degli alloggi realizzati con
finanziamenti destinati a specifiche finalità , ovvero in
relazione a particolari esigenze locali.

ARTICOLO 3

Bando di concorso
 1.  All' assegnazione degli alloggi si provvede mediante
pubblico concorso indetto dal Comune ove sono
localizzati gli alloggi con apposito bando, predisposto
secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale
entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.  Il bando è  pubblicato entro 15 giorni dall' inizio
dei lavori commissionati dall' Ente gestore o, per gli
alloggi acquistati, dalla data di stipula del contratto.
  2.  I Comuni in cui sono localizzati alloggi per i quali
non si è  ancora provveduto alla pubblicazione dei
relativi bandi, alla data dell' entrata in vigore della presente
legge, sono tenuti a provvedere entro 30 giorni
dall' approvazione dello schema tipo di cui al comma
precedente.
  3.  In caso di inosservanza degli adempimenti di cui
ai precedenti commi, l' Assessore competente nomina un
Commissario regionale ad acta che provvede entro 15
giorni in via sostitutiva.
  4.  Il concorso viene indetto per ambito comunale e/ o
comprensoriale.  La Regione può  promuovere accordi di
programma con i Comuni interessati da particolari esigenze
abitative, per la localizzazione di interventi per
ambiti comprensoriali.  In questo caso, il bando viene
pubblicato dal Comune principale del comprensorio,
previa quantificazione delle percentuali di alloggi da
assegnare ai cittadini dei Comuni interessati al programma,
nell' ambito dell' accordo di programma.
  5.  I comuni assicurano la massima pubblicizzazione
dei bandi attraverso le forme più  opportune.
  6.  Per l' assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione
di nuclei familiari in occasione di gravi e particolari
esigenze abitative, la Giunta regionale può  autorizzare,
su proposta dei Comuni, l' emanazione di bandi
speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonchè 
le forme aggiuntive di pubblicità .

ARTICOLO 4

Contenuti del bando di concorso
 1.  Il bando di concorso deve indicare:
  a) il numero degli alloggi messi a concorso;
  b) l' ambito territoriale;
  c) i requisiti per la partecipazione previsti dal precedente
art. 2.
  d) il termine utile per la spedizione della domanda
di partecipazione, non superiore a 45 giorni;
  e) i documenti da allegare alla domanda tra i quali,
obbligatoriamente, la documentazione fiscale;
  f) la normativa vigente per la determinazione del
canone di locazione.
  2.  Per gli altri requisiti il bando può  prevedere la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  resa dal
concorrente per se e, ove necessario, per gli altri componenti
il nucleo familiare.
  3.  Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino
attribuzioni di punteggi devono essere dimostrate
con idonea documentazione da presentarsi unitamente
alla domanda di partecipazione.
  4.  Per i lavoratori emigrati all' estero il termine per
la presentazione della domanda è  prorogato di 30 giorni.
  Tale termine non sospende i lavori di istruttoria delle
Commissioni comunali di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 5

Istruttoria delle domande
 1.  L' Amministrazione comunale che ha indetto il
bando provvede attraverso la costituzione di apposite
Commissioni comunali, con le procedure di cui alla legge
8 giugno 1990, n. 142, alla istruttoria delle domande
verificando la completezza e la regolarità  della compilazione
dell' apposito modulo - domanda di partecipazione,
l' esistenza della documentazione richiesta e provvede
inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda
per ciascun partecipante con l' attribuzione di un punteggio
provvisorio, così  come previsto dal successivo
art. 7 della presente legge.
  2.  Le domande con le relative documentazioni e le
schede, con i punteggi a ciascuna attribuiti, sono trasmesse,
entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato
dal bando per l' invio delle istanze, alla Commissione
di cui al successivo art. 6, per la formulazione della
graduatoria.  In caso di inadempienza, l' Assessore regionale
competente procede alla nomina di un Commissario
regionale ad acta, che provvede entro 15 giorni a quanto
previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 6

Commissione per la formulazione delle graduatorie
 1.  La graduatoria per l' assegnazione è  formulata da
un organo collegiale, nominato per ciascuna provincia,
su proposta dell' Assessore al ramo, dal Presidente della
Giunta regionale che, tenuto conto del numero delle
domande pervenute, nomina più  commissioni aventi ciascuna
competenza su parte del territorio della provincia.
  2.  La Commissione è  così  composta:
  a) da un magistrato - anche in pensione e con funzioni
di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale
competente per territorio, dove ha sede l' IACP
provinciale;
  b) da un dirigente o funzionario del Comune che ha
emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
  c) da un dirigente o funzionario dell' IACP competente
per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;
  d) da un dirigente o funzionario della Regione Campano
esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
  e) da quattro rappresentanti delle associazioni degli
assegnatari più  rappresentative a livello regionale.
  3) L' organo che designa il proprio rappresentante
nella Commissione di cui ai commi precedenti, di concerto
con lo stesso, può  in ogni momento sostituire il
designato con motivata comunicazione al Presidente della
Giunta regionale.
  4.  La Commissione elegge nel proprio seno il Vice
presidente.  La Commissione è  regolarmente costituita
quando sono nominati almeno cinque dei componenti
previsti, sulla base delle designazioni pervenute.  Per la
validità  delle deliberazioni è  sufficiente la presenza della
metà  più  uno dei componenti della Commissione.  In
caso di parità  di voti, prevale quello del Presidente.
  5.  Il Presidente ed i componenti sono designati entro
45 giorni dall' inizio della legislatura regionale e restano
in carica per la durata della stessa.
  6.  I componenti della Commissione che per qualsiasi
motivo dovessero decadere dall' incarico dovranno essere
sostituiti dall' organo designante entro un mese dall' eventuale
decadenza.
  7.  La segreteria operativa della Commissione è  costituita
da dipendenti designati dall' IACP, competente
per territorio.  La Commissione nomina il segretario tra
i citati dipendenti.  La Commissione provvede:
  a) alla formulazione delle graduatorie per l' assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
così  come previsto dal successivo art. 8;
  b) a quanto previsto dai successivi artt. 9, 10 - ultimo
comma, 13 - quinto comma, 19 - terzo comma.
  8.  Ai componenti e al segretario delle Commissioni
per l' assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, è  corrisposto, a modifica dell' art. 1 della legge
regionale 7.4.1990, n. 16, un gettone di presenza di lire
sessantamila, elevato a lire ottantamila per il Presidente,
nonchè  il rimborso per spese di viaggio ove spettanti.
  Nel corso dell' anno solare non possono essere tenute più  di
120 sedute.  La misura del gettone di presenza viene
aggiornata ogni biennio con deliberazione della Giunta
regionale sulla base dell' inflazione programmata.
  9.  Le Commissioni hanno sede presso gli uffici degli
IIAACCPP competenti per territorio.  Le spese per il
funzionamento delle Commissioni sono a carico dei programmi
di edilizia residenziale pubblica ex lege 5 agosto
1978, n. 457 e successive leggi di finanziamento,
qualunque sia l' ente attuatore, purchè  l' assegnazione
rientri nell' ambito delle norme della presente legge.
  A tale scopo è  riconosciuto a favore degli IIAACCPP
in via forfettaria una previsione di spesa dell' 1% sui
predetti programmi di intervento, mediante l' istituzione
di un apposito fondo.
  10.  Le eventuali spese per la costituzione in giudizio
della Commissione fanno carico al Comune che ha indetto
il bando.

ARTICOLO 7

Punteggi di selezione
 1.  Le graduatorie di assegnazione vengono predisposte
sulla base dei seguenti punteggi attribuiti in relazione
alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente
e dei suo nucleo familiare:
A) Condizioni soggettive:
  a. 1 reddito pro capite del nucleo familiare determinato
con le modalità  di cui all' art. 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - non superiore a L 1.500.000 = annue per persona
punti 4
  - non superiore a L 2.000.000 = annue per persona
punti 2
  - non superiore a L 3.000.000 = annue per persona
punti 1;
  dette classi di reddito vengono aggiornate dalla
Giunta regionale in relazione alle modificazioni annuali
del limite di assegnazione effettuate dal CIPE ai sensi
dell' art. 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25
e successive modifiche ed integrazioni.  Il reddito da
considerare, documentato con il mod 101,740, 201 od
altri analoghi, è  quello dichiarato nell' anno precedente
la pubblicazione del bando;
  a. 2 richiedenti che abbiano superato il 60 anno di
età  alla data di pubblicazione del bando, a condizione
che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori
a carico punti 2;
  a. 3 famiglie con anzianità  di costituzione non superiore
a tre anni dalla data di pubblicazione del bando
punti 2;
  detto punteggio è  attribuibile a condizione che nessuno
dei due componenti la coppia abbia superato il 35
anno di età , e che la famiglia richiedente viva in coabitazione
oppure occupi locali a titolo precario;
  a. 4 nuclei familiari nei quali, uno o più  componenti
conviventi o comunque a totale carico del capofamiglia
siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere che
comportino una diminuzione permanente superiore a 2/ 3
della capacità  lavorativa o, se minore di anni 18, che
abbia difficoltà  persistenti a svolgere compiti e funzioni
proprie della sua età , riconosciute ai sensi delle vigenti
normative certificate dall' Ufficio Sanitario competente
punti 2;
  a. 5 nuclei familiari che intendono rietrare in Italia
per stabilirvi la loro residenza (emigrati o profughi) da
dichiarare nella domanda punti 1;
  a. 6 composizione del nucleo familiare:
  - da tre a quattro persone punti 1;
  - da cinque a sei persone punti 2;
  - oltre sei persone punti 3;
  B) condizioni oggettive:
  b. 1 sistemazione abitativa da almeno 2 anni dalla
data del bando in alloggio procurato a titolo precario
dalla competente autorità  oppure in alloggio improprio
quale baracca, stalla, grotta, sotterraneo, scantinato, centro
di raccolta, dormitorio pubblico, container, basso -
a condizione che quest' ultimo abbia una superficie complessiva
non superiore a mq 55 che prenda luce solo
dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza
superiore a m 1,80 dal pavimento e che sia fornito
soltanto di lavabo e WC punti 4;
  la condizione del biennio non è  richiesta quando si
tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio,
a seguito di calamità  o di imminente pericolo di
crollo riconosciuto dall' Autorità  competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto;
  b. 2 coabitazione, da almeno 2 anni dalla
data del bando, in uno stesso alloggio con uno o più 
nuclei familiari, ciascuno composto almeno da 2 unità 
punti 2;
  b. 3 abitazione in alloggio sovraffollato:
  - da 2 a 3 persone con alloggio fino a 18
mq punti 2;
  - oltre 3 persone con alloggio fino a 18
mq punti 3;
  il calcolo dei mq viene effettuato secondo i criteri
del comma 1 punto c) dell' articolo 2 della presente legge;
  b. 4 abitazione in alloggio antigienico, intendendosi per
tale quello che presenti umidità  permanente dovuta
a capillarità , condensa od idroscopicità , non eliminabile
con normali interventi manutentivi oppure l' alloggio che
sia fornito solo di lavabo e WC punti 3;
  b. 5 abitazione in alloggio che debba essere rilasciato
a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non
sia stato intimato per inadempienza contrattuale, o a seguito
di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente
pubblico o privato che fruisca di alloggio di
servizio, o in presenza di sfratto già  eseguito sempre
che il concorrente non abbia trovato autonoma ed adeguata
sistemazione abitativa punti 4;
  b.  6 abitazioni in alloggio che debba essere rilasciato
a seguito di ordinanza di sgombero emessa dell' Autorità 
competente da almeno 2 anni dalla data del bando punti 4;
  non sono cumulabili le condizioni di cui ai punti b. 1
e b. 4, quelle di cui ai punti b. 2 e b. 3, nonchè  quelle di
cui ai punti b. 5 e b. 6.

ARTICOLO 8

Formazione della graduatoria
 1.  La Commissione, di cui al precedente art. 6, entro
90 giorni dal ricevimento delle domande con le relative
documentazioni e schede, formula la graduatoria provvisoria
che viene affissa, a cura dell' Amministrazione comunale
che ha emesso il bando, all' Albo pretorio per
30 giorni consecutivi.  Entro tale termine possono essere
presentate all' apposita Commissione prevista dal precedente
art. 6 le eventuali opposizioni.
  2.  Non sono valutabili le modifiche dei requisiti
e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente
sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando,
ad eccezione dell' ordinanza o sentenza esecutiva di
sfratto, che deve comunque essere presentata dal concorrente
entro il termine fissato per l' opposizione alla graduatoria
provvisoria.
  3.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori
emigrati all' estero, entro 45 giorni dall' invio
a mezzo raccomandata AR della comunicazione dell'
avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre,
a mezzo raccomandata AR, opposizioni alla
Commissione provinciale, che le esamina entro 45 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle
stesse.  Non vengono valutati, in tale sede, documenti
richiesti obbligatoriamente per la verifica della
sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando,
che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.
  4.  La Commissione, esaminate le opposizioni, formula
la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei
sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno
stesso punteggio, alla presenza dell' Ufficiale rogante del
Comune sede dell' intervento.
  5.  La graduatoria è  pubblicata, entro 60 giorni, con
le stesse modalità  stabilite per la graduatoria provvisoria
e costituisce provvedimento definitivo.
  6.  La graduatoria definitiva di assegnazione deve
essere comunque formulata entro 12 mesi dalla data di
emanazione del bando.  In caso di inadempienza, l' Assessore
regionale competente procede alla nomina di un
commissario ad acta.
  7.  Gli alloggi sono assegnati secondo l' ordine stabilito
nella graduatoria definitiva che, a tali effetti,
serva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino
a quando non venga aggiornata, così  come previsto nel
modo seguente.  La Commissione provvede, entro il 31
dicembre di ogni anno, all' aggiornamento della graduatoria
mediante l' esame delle domande di assegnazione
dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei
punteggi di coloro che sono già  collocati in graduatoria,
pervenute al Comune entro il 30 giugno e, per i lavoratori
all' estero, entro il 31 agosto di ciascun anno.  A tal
fine il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede
alla pubblicazione di bandi integrativi.  Per la formulazione
e l' approvazione della nuova graduatoria generale
si osservano le disposizioni generali previste negli
articoli precedenti.
  8.  La graduatoria definitiva è  valida per l' assegnazione
di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
di nuova assegnazione e di risulta, fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli.

ARTICOLO 9

Accertamento del reddito
 1.  La Commissione di cui al precedente art. 6, qualora
in base ad elementi obiettivamente accertati si trovi
di fronte a casi in cui il reddito documentato, ai fini
fiscali, appaia palesemente inattendibile, provvede a trasmettere
agli uffici finanziari la relativa documentazione
per gli opportuni accertamenti.
  2.  In pendenza di tali accertamenti la formazione
della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi,
relativi ai casi controversi, non vengono assegnati
e conseguenti.

ARTICOLO 10

Verifica dei requisiti prima dell' assegnazione
 1.  Prima dell' ordinanza sindacale di assegnazione
degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti
di cui all' art. 2.
  2.  L' eventuale mutamento delle condizioni soggettive
ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione
della graduatoria definitiva e l' assegnazione,
non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, semprechè 
permangono i requisiti prescritti.  E' fatta eccezione
per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel
caso in cui questa sia mutata, semprechè  la nuova sistemazione
non abbia carattere precario in conseguenza di
provvedimento di sgombero da parte dell' autorità  competente
o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza
od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi
più  di due anni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva.
  Qualora il Comune accerti la mancanza dell' assegnatario
di alcuno dei requisiti della condizione di cui al
comma precedente, trasmette la relativa documentazione
e le controdeduzioni dell' interessato alla Commissione
di cui al precedente art. 6, la quale, nei successivi 30
giorni, provvede all' eventuale esclusione o mutamento
della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicandone
l' esito all' interessato.

ARTICOLO 11

Assegnazione dell' alloggio
 1.  L' assegnazione in locazione semplice degli alloggi
agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva,
va effettuata con propria ordinanza dal Sindaco del Comune
ove sono localizzati gli alloggi entro 60 giorni dal
termine previsto dal precedente art. 10, ultimo comma,
provvedendo alla comunicazione, con lettera raccomandata,
all' avente diritto.  In caso di iandempienza vi provvede
un Commissario regionale ad acta, all' uopo nominato
dall' Assessore regionale competente.
  2.  Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si
applicano le disposizioni della presente legge è  tenuto
a comunicare al Comune territorialmente competente
l' elenco degli alloggi che si renderanno disponibili.
  3.  Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie,
rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard
abitativo di cui all' art. 2 lettera c) della presente legge.
  4.  In sede di assegnazione, il Sindaco, può  consentire
cambi di alloggi in favore di nuclei familiari con
presenza di handicappati in possesso di documentazione
che ne dimostri la particolare gravità .

ARTICOLO 12

Consegna degli alloggi
 1.  Il Sindaco nell' ordinanza di assegnazione di cui
al precedente art. 11, fissa anche il giorno per la scelta
dell' alloggio presso la sede IACP.
  2.  Salvo quanto disposto dal 4 comma del precedente
art. 11, la scelta dell' alloggio viene effettuata dall' assegnatario
secondo il numero dei componenti il nucleo
familiare dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
  In caso di parità  del numero dei componenti il
nucleo familiare, prevale che ha il reddito più  basso
dichiarato all' atto della domanda di partecipazione al
bando.
  3.  La scelta dell' alloggio deve essere effettuata dall'
assegnatario o da persona all' uopo delegata.  Nel caso
in cui l' assegnatario non si presenti decade dal diritto la
scelta che viene operata d' ufficio.
  4.  I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria,
possono rinunciare all' alloggio ad essi assegnato solo
nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione
del loro nucleo familiare.  In tale caso essi non
perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in
relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali
risulteranno anche in seguito all' aggiornamento annuale
della stessa.  In tutti gli altri casi di rinuncia, il Comune
dichiara la decadenza dall' assegnazione e l' esclusione
dalla graduatoria, previa diffida all' interessato ad accettare
l' alloggio propostogli.
  5.  L' Ente gestore, sulla base del provvedimento di
assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla formale
convocazione dell' assegnatario per la stipulazione del
contratto e per la conseguente consegna dell' alloggio.
  6.  L' alloggio deve essere stabilmente occupato dall'
assegnatario entro 30 giorni e, se trattasi di lavoratore
emigrato all' estero entro 60 giorni dalla consegna, salvo
proroga di ulteriori 30 giorni da concedersi dal Comune
a seguito di motivata istanza.
  7.  L' inosservanza dei termini di cui al comma precedente
comporta la decadenza dell' assegnazione con le
procedure di cui al successivo art. 20 della presente
legge.

ARTICOLO 13

Riserva alloggi per situazioni
di emergenza abitativa
 1.  La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati,
può  riservare un' aliquota complessiva non superiore
al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte
a speciali, documentate situazioni di emergenza abitativa,
quali pubbliche calamità , sfratti, sistemazione profughi,
sgombri di unità  immobiliare da recuperare, trasferimenti
riferiti agli appartenenti alle forze dell' ordine,
forze armate e vigili del fuoco, ad altro gravi particolari
esigenze individuate dai Comuni.
  2.  E' abrogato l' art. 3 della legge regionale
23.2.1982, n. 12, modificato dalla legge regionale 4 novembre
1991, n. 16.
  3.  Anche per l' assegnazione degli alloggi riservati,
i destinatari devono possedere i requisiti prescritti, salvo
che non si tratti di sistemazioni provvisorie le quali non
possono eccedere la durata di due anni.
  4.  Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già 
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica,
i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
  5.  L' accertamento dei requisiti viene effettuato dalla
Commissione di cui all' art. 6 della presente legge,
previa istruttoria da parte del Comune interessato.  La
Commissione provvede alla formazione delle graduatorie
per la quota di alloggi riservati ai soggetti di cui
al comma 1.

ARTICOLO 14

Subentro nella domanda e nell' assegnazione
 1.  In caso di decesso dell' aspirante assegnatario
o dell' assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda
o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare
come definito e secondo l' ordine indicato nell'
art. 2 della presente legge.
  2.  E' ammessa, previa autorizzazione dell' Ente gestore,
l' ospitalità  temporanea da terze persone, per un periodo
non superiore a due anni e prorogabili solamente
per un ulteriore biennio, qualora l' istanza dell' assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza
a tempo determinato o da altro giustificato motivo.  Tale
ospitalità  a titolo precario non ingenera alcun diritto al
subentro e non comporta alcuna variazione di carattere
gestionale.
  3.  In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio,
di cessazione degli effetti civili del medesimo,
l' Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto
di locazione uniformandosi alla decisione del giudice
o, in caso di separazione consensuale, alla volontà 
dei coniugi espressa con formale dichiarazione.
  4.  Al momento della voltura del contratto, l' Ente
gestore verifica che non sussistano per il subentrante
e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni
ostative alla permanenza nell' alloggio.  Nel caso
in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti
in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro,
l' Ente gestore ne dà  comunicazione entro 30 giorni
al Sindaco del Comune in cui è  ubicato l' alloggio.  Il
Sindaco, secondo la procedura prevista dal successivo
art. 19, comma 2, dichiara la decadenza dell' assegnazione,
fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell' immobile.

ARTICOLO 15

Osservatorio regionale
 1.  E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, l' Osservatorio regionale sulla casa, così  composto:
  a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
con funzione di presidente;
  b) l' Assessore regionale all' Edilizia pubblica abitativa
o suo delegato;
  c) i Sindaci del Comuni capoluogo di provincia o loro
delegati;
  d) un rappresentante per ogni IACP provinciale;
  e) quattro rappresentanti dei Sindacati degli inquilini
maggiormente rappresentativi a livello regionale;
  f) un dirigente del settore Edilizia pubblica abitativa
della Giunta regionale.
  2.  L' Osservatorio regionale compie studi e analisi
per l' elaborazione dei programmi regionali, generali e di
settore, riguardanti l' Edilizia residenziale.  Formula alla
Giunta regionale proposte inerenti il comparto dell' Edilizia
residenziale.
  Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai
Comuni interessati.
  3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione,
individua la struttura tecnica di supporto ed i meccanismi
di funzionamento dell' Osservatorio.

ARTICOLO 16

Autogestione
 1.  Gli enti gestori promuovono l' autogestione da
parte dell' utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni.
  2.  Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati
o acquistati il contratto di locazione deve prevedere
l' assunzione diretta della gestione dei servizi comuni da
parte degli assegnatari.
  3.  Gli enti gestori realizzano anche gradualmente il
decentramento dell' attività  di gestione dei servizi e assicurano
l' assistenza tecnico - amministrativa a sostegno
delle autogestioni, con personale qualificato.
  4.  Fino al momento dell' effettivo funzionamento delle
autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare
agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi
erogati mediante acconti mensili e conguagli annuali sul
rendiconto redatto dall' Ente.
  5.  Gli assegnatari che si rendono morosi nei confronti
dell' autogestione sono considerati a tutti gli effetti
inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
  6.  Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall' entrata
in vigore della presente legge, sentite le associazioni
degli inquilini, definisce il regolamento tipo per le
autogestioni, con annesso schema di convenzione da inviare
agli Enti gestori, i quali sono tenuti ad applicarlo
per tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ARTICOLO 17

Amministrazione condominiale
 1.  E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di
iniziare, l' attività  di amministrazione degli stabili ceduti
in proprietà .  Dal momento della costituzione del condominio,
cessa per gli assegnatari in proprietà  l' obbligo di
corrispondere all' Ente gestore le quote per spese generali,
di amministrazione e manutenzione, eccezione fatte
per quelle relative al servizio di rendicontazione e di
esazione delle rate di riscatto.
  2.  Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni,
l' Ente gestore promuove la costituzione di un
condominio con proprio regolamento, secondo le disposizioni
previste dal codice civile e dalle leggi in materia.
  3.  Le norme di cui al comma precedente si applicano,
altresì , agli assegnatari in locazione con patto di
futura vendita.
  4.  Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi
compresi negli stabili a regime condominiale possono
avere diritto di voto solo su delega dell' Ente gestore,
a mezzo di un loro rappresentante, per le delibere relative
alle spese ordinarie ed alle modalità  di gestione dei
servizi a rmborso, ivi compresa la gestione del riscaldamento.
  All' uopo gli Enti gestori provvederanno a dotarsi
di apposito regolamento, d' intesa con i rappresentanti
degli assegnatari.

ARTICOLO 18

Mobilità 
 1.  Ai fini della eliminazione delle condizioni di
sottoutilizzazione e o sopraffollamento degli alloggi pubblici
nonchè  di disagi abitativi di carattere sociale, l' ente
gestore predispone, secondo periodicità  e modalità  definite
dalla Regione, programmi di mobilità  dell' utenza
attraverso il cambio di alloggi, previa verifica dello stato
d' uso e di affollamento del patrimonio, attivando forme
di partecipazione e di informazione dell' utenza medesima.
  2.  Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1,
l' ente gestore può  utilizzare alloggi di risulta ove ve ne
sia disposizione, ad un' aliquota non superiore al 10%
degli alloggi di nuova costruzione.
  3.  L' Ente gestore provvede a sostituire l' aliquota di
alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un
corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di
non sottrarre disponibilità  ai partecipanti ai bandi generali.
  4.  Il programma di mobilità  è  comunicato agli interessati
i quali, nei 30 giorni successivi, possono presentare
opposizione all' Ente gestore che decide entro 60 giorni.
  5.  Qualora gli interessati rifiutino la mobilità  obbligatoria,
anche dopo l' eventuale rigetto dell' opposizione
presentata all' ente gestore, sono collocati di ufficio nella
fascia di canone più  elevata.
  6.  Per soddisfare le esigenze di cui ai commi precedenti
sono comunque consentiti cambi consensuali, previa
autorizzazione dell' ente gestore.
  7.  L' ente gestore, può , altresì , concedere su richiesta
dell' assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al
posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate
esigenze.
  8.  Il cambio è  assentito o disposto dall' ente gestore,
previa verifica delle condizioni che ostino al mantenimento
dell' alloggio e delle disponibilità  previste dai
precedenti commi 2 - 3 e 6.
  9.  La gestione della mobilità  dell' utenza è  disciplinata
da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio
regionale, sentiti gli Enti gestori e le associazioni degli
utenti e degli assegnatari.

ARTICOLO 19

Annullamento dell' assegnazione
 1.  L' annullamento dell' assegnazione viene disposto
con provvedimento del sindaco del comune territorialmente
competente nei seguenti casi:
  a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme
vigenti al momento dell' assegnazione medesima;
  b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni
mendaci o di documentazioni risultate false.
  2.  In presenza di tali condizioni, comunque accertate
prima della consegna dell' alloggio o nel corso del rapporto
di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica
all' assegnatario delle risultanze conseguenti agli
accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine
di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti, dandone contemporaneamente notizia
all' ente gestore.
  3.  Qualora dall' esame dei documenti prodotti dall'
assegnatario, non emergano elementi tali da modificare
le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia
l' annullamento dell' assegnazione entro i successivi
30 giorni, sentito il parere vincolante della Commissione
di cui all' articolo 6 della presente legge.
  4.  L' annullamento dell' assegnazione comporta la risoluzione
del contratto di locazione.
  5.  L' ordinanza del sindaco - che deve contenere il
termine per il rilascio non superiore a sei mesi -
costituisce titolo esecutivo nei confronti dell' assegnatario
e di chiunque occupi l' alloggio e non è  soggetto a graduazioni
e proroghe.  Il provvedimento del Sindaco ha
carattere definitivo.

ARTICOLO 20

Decadenza dell' assegnazione
 1.  La decadenza dal diritto all' assegnazione viene
dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente
nei casi in cui l' assegnatario:
a) abbia ceduto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte,
l' alloggio assegnatogli;
  b) non abiti stabilmente nell' alloggio assegnato o ne
muti la destinazione d' uso;
  c) abbia adibito l' alloggio ad attività  illecite o immorali;
  d) abbia perduto i requisiti prescritti per l' assegnazione
di cui all' articolo 2, comma 1 della presente legge,
salvo quanto stabilito per il reddito dal successivo
articolo 21 della presente legge;
  e) non abbia occupato l' alloggio entro il termine
previsto dall' articolo 12, penultimo comma della presente
legge;
  f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza
delle norme del regolamento condominiale o dell' autogestione;
  g) sia incorso nelle condizioni di morosità  del pagamento
del canone con conseguente risoluzione contrattuale,
come previsto dall' articolo 21 della presente
legge.
  2.  Per il procedimento di dichiarazione della decadenza,
si applicano le disposizioni previste per l' annullamento
dell' assegnazione, fatta eccezione per il parere
della Commissione di cui all' articolo 6 della presente
legge.
  3.  La decadenza dell' assegnazione comporta la risoluzione
di diritto del contratto ed il rilascio immediato
dell' alloggio.
  4.  Il sindaco può , tuttavia, concedere un termine non
eccedente i sei mesi per il rilascio dell' immobile.

ARTICOLO 21

Perdita della qualifica di assegnatario
 1.  L' assegnatario perde tale qualifica, mantenendo
quella di conduttore, qualora, nel corso del rapporto, per
due anni consecutivi, superi il limite di reddito per la
decadenza che è  pari al limite di reddito previsto per
l' assegnazione, aumentato del 75%.
  2.  L' ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al
comma precedente, comunica all' interessato la perdita
della qualifica di assegnatario e la collocazione nella
fascia di canone corrispondente alla nuova condizione
reddituale.

ARTICOLO 22

Ambito di attività 
 1.  La giunta regionale provvede a istituire e a gestire:
  a) l' anagrafe;
  1) degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi
in proprietà  di enti pubblici realizzati, recuperati
o acquistati con fondi o con il concorso o il contributo
dello Stato o degli enti pubblici;
  2) dei beneficiari di alloggi realizzati dalle cooperative
o imprese edilizie in base a programmi di edilizia
agevolata o convenzionata;
  3) dei beneficiari di prestiti individuali o di altre
agevolazioni finanziarie, purchè  assistiti da contributi
dello stato o da enti pubblici ottenuti per costruire,
ristrutturare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti
in proprietà  privata;
  4.  dei beneficiari di alloggi realizzati, recuperati
o comunque acquistati per le finalità  sociali proprie dell'
edilizia residenziale pubblica;
  b) il censimento del patrimonio abitativo di cui alla
precedente lettera a);
  c) l' anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura
vendita in proprietà .

ARTICOLO 23

Finalità 
 1.  La Giunta regionale, avvalendosi degli Enti proprietari
e gestori degli alloggi pubblici, cura l' acquisizione
degli elementi conoscitivi necessari per:
  a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di
assegnazioni di alloggi pubblici;
  b) la verifica e la legittimità  dello stato d' uso degli
alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio
residenziale pubblico;
  c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento,
ristrutturazione del patrimonio residenziale
pubblico;
  d) la promozione di interventi atti a realizzare il
pieno e razionale utilizzo della capacità  ricettiva degli
alloggi, anche mediante la mobilità  dell' utenza all' interno
del patrimonio di edilizia residenziale.

ARTICOLO 24

Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà 
 1.  Le anagrafi di cui al precedente articolo 22, lettera
a), punto 2, e lettera c sono finalizzate ad evitare
la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del
medesimo beneficiario, nonchè  a fornire allo Stato, alla
Regione, ai Comuni una precisa conoscenza dei dati
relativi alle caratteristiche, sia dei beneficiari, che delle
agevolazioni concesse.

ARTICOLO 25

Enti operatori
 1.  La giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi,
gli strumenti e le modalità  per la realizzazione
dell' anagrafe regionale, sovraintende o coordina l' attività 
di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione
a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione
ed aggiornamento.  A tale fine si avvale degli istituti
di cui al successivo comma.
  2.  La rilevazione dei dati necessari per la formazione
e l' aggiornamento dell' anagrafe degli assegnatari
e censimento del patrimonio di cui al precedente articolo
22 lettera a) e c), viene effettuata dagli Istituti Autonomi
Case Popolari operanti nel territorio regionale, nei
tempi e secondo le modalità  stabilite dalla Giunta regionale.
  3.  L' anagrafe di cui ai precedenti articoli è  messa
a disposizione dei comuni della regione e degli enti
gestori.

ARTICOLO 26

Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati
 1.  Al fine dell' attuazione dell' anagrafe di cui al precedente
articolo 22, lettera a), punto 3, la giunta regionale
provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei
beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè 
al loro aggiornamento.  A tal fine la Giunta regionale
provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni
pubbliche, concesse successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione
necessarie al perseguimento delle finalità 
di cui al precedente articolo 23.

ARTICOLO 27

Mancata presentazione della documentazione
 1.  Qualora gli assegnatari di edilizia sovvenzionata
di cui al precedente articolo 22 non producano la documentazione
richiesta dalla regione o dall' Ente da essa
delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza,
gli stessi incorrono nella decadenza dell' assegnazione.

ARTICOLO 28

Soggetti obbligati
 1.  Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati
del censimento di cui al precedente articolo 22, nonchè 
gli altri enti pubblici e gli organi dell' amministrazione
dello Stato, sono tenuti a fornire alla Regione e all' ente
da essa delegato le informazioni e la documentazione in
loro possesso utili alla realizzazione dell' anagrafe.  Agli
stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie
assegnatari in proprietà  degli alloggi sociali o comunque
beneficiari di contributi pubblici.  In caso di
inosservanza l' assessore regionale al ramo nominerà  un
commissario ad acta con onere a carico del soggetto
inadempiente.

ARTICOLO 29

Copertura degli oneri e delle spese
di costituzione dell' anagrafe
 1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall' attuazione
del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati
dal CER alla Regione, ai sensi della normativa di
finanziamento di programmi di edilizia residenziale
e pubblica.

ARTICOLO 30

Occupazioni senza titolo
 1.  Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo
articolo 33, dispone con propria ordinanza
il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
occupati senza titolo.
  2.  Tale disposizione si applica anche nei confronti di
chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
  3.  A tal fine l' ente gestore diffida preventivamente,
con lettera raccomandata, l' occupante senza titolo a rilasciare
l' alloggio.  Il provvedimento, che deve contenere
un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni,
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 474 del
Codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti
dell' occupante senza titolo.
  4.  L' occupante senza titolo è  tenuto al pagamento
del canone di locazione, relativo al periodo dell' occupazione,
corrispondente alla sua condizione reddituale annua,
nonchè  al pagamento degli eventuali danni arrecati
all' alloggio occupato, accertati dall' ente proprietario.

ARTICOLO 31

Diritto di partecipazione e rappresentanza
 1.  Gli enti gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica individuano i criteri e gli strumenti
che garantiscono i diritti degli assegnatari, nonchè  la
loro partecipazione alla gestione attraverso le loro rappresentanze
riconosciute e ciò  anche nel rispetto della
legge 7 giugno 1990, n. 241.
  2.  Nel quadro delle finalità  di cui al precedente
comma, gli enti gestori, dovranno nella loro autonomia,
definire appositi protocolli di intesa con le rappresentanze
sociali dell' utenza ove vengano definiti gli strumenti
e le modalità  per garantire il diritto alla partecipazione
e alla rappresentanza, in uno con la definizione di una
carta dei diritti e dei doveri degli assegnatari.

ARTICOLO 32

Norme transitorie
 1.  Ai bandi di concorso in via di espletamento alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applicherà 
la normativa vigente alla data della loro pubblicazione.
  2.  Vanno comunque osservate le norme di cui all' articolo
10 e seguenti della presente normativa.
  3.  Per quanto non previsto dalla presente legge si

ARTICOLO 33

Norme finali
occupazioni improprie
 1.  Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre
1994 risultassero occupati in mancanza dell' ordinanza
del sindaco, di cui all' articolo 11 della presente legge
oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di
requisizione o concessioni in uso, gli enti gestori provvedono
alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo
accertamento ad opera della Commissione di cui all' articolo
6 della presente legge, del possesso da parte degli
occupanti dei requisiti prescritti dall' articolo 2 della presente
legge.
  2.  Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la
regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento
al limite di reddito previsto per la decadenza.
  3.  La regolarizzazione del rapporto locativo avviene
alle condizioni già  previste dal secondo comma lettere
b) e c) dell' articolo 53 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
  Per il disposto di cui alla lettera b) i canoni arretrati
da corrispondere agli enti gestori sono quelli previsti
dalla normativa Edilizia Residenziale Pubblica applicabili
in ragione delle condizioni reddituali annue dell' aspirante
assegnatario.  L' ente gestore, su richiesta dell'
interessato provvede alla rateizzazione delle somme
dovute previo formale riconoscimento del debito da parte
dello stesso.
  4.  Il legittimo assegnatario in possesso del decreto
di assegnazione al quale non sia stato consegnato l' alloggio,
in conseguenza dell' attuazione delle disposizioni
previste dal precedente comma, ha precedenza nell' assegnazione
degli alloggi popolari anche se non incluso
nella graduatoria generale vigente ove sia in possesso
dei requisiti previsti dalle leggi per l' assegnazione dell'
alloggio.
  5.  Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia
regolarizzabile ai sensi del precedente comma 3 e per le
occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui
al primo comma del presente articolo, continuano ad
applicarsi le norme dell' articolo 26 - quarto comma -
della legge 8 agosto 1977, n. 513.
  6.  Al fine di risolvere in tempi brevi l' emergenza
casa, l' aliquota di riserva prevista dal primo comma
dell' art. 13 della presente legge è  innalzata nel limite
massimo di un ulteriore 15% fino al 31 dicembre 1998.
  7.  La maggiorazione dell' aliquota di riserva di cui al
comma precedente è  destinata esclusivamente agli assegnatari
di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 34

Abrogazione
 1.  Sono abrogate le norme regionali in contrasto con
la presente legge.

ARTICOLO 35

Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della
Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
2 luglio 1997.